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Sez. 1, Sentenza n. 42794 del 07/09/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220182 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso dichiarato inammissibile sulla base di errore di fatto - Istanza di fissazione di nuova udienza per la trattazione del medesimo ricorso - Qualificazione della medesima come ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220182-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

È qualificabile ed ammissibile come ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, quale previsto dall'art.625 bis c.p.p., l'istanza (proposta entro il termine di 180 giorni stabilito dal comma 2 del detto articolo), con la quale venga richiesta la fissazione di nuova udienza per la trattazione di un ricorso già dichiarato inammissibile sulla base di un errore di fatto (nella specie, ritenuta mancanza dei motivi a sostegno del gravame) nel quale la Corte di cassazione sia incorsa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)