Sez. 3, Sentenza n. 40265 del 26/05/2015 Ud. (dep. 07/10/2015) Rv. 265161 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato ex art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente - Momento consuntivo - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il delitto di cui all'art. 181, comma primo-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo; ne consegue che ove la condotta venga interrotta e poi ripresa, il termine della prescrizione decorre dal momento della cessazione finale dell'attività . (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a lavori edilizi eseguiti su area dichiarata di notevole interesse paesaggistico, ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione, in assenza di altri elementi utili, nella data nella quale, successivamente alla revoca del sequestro che aveva determinato la cessazione degli interventi, veniva accertata la ripresa dell'attività edificatoria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)