Sez. 3, Sentenza n. 28934 del 26/03/2013 Cc. (dep. 08/07/2013) Rv. 256897 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente - Presupposti - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto che la permanenza del reato in esame cessasse non con l'ultimazione dei lavori ma soltanto con la privazione della disponibilità del bene al suo proprietario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)