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Sez. L, Sentenza n. 1496 del 10/02/2000 (Rv. 533706 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Prestazioni previdenziali - Mancato riconoscimento anche implicito della rivalutazione - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Sussistenza - Conseguenze - Sopravvenienza della sentenza della Corte Cost. n. 156 del 1991 dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533706-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nella situazione anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, con la quale è stata pronunziata l'illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità della rivalutazione monetaria anche ai crediti previdenziali ed assistenziali, è configurabile solo una mera difficoltà all'esercizio del diritto, priva di efficacia impeditiva, che ben può essere rimossa con la proposizione della domanda e l'eventuale giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Ne consegue, anche in tale situazione, che la pronuncia, con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno e passa in giudicato in mancanza di impugnazione sul punto, restando precluso l'esame della questione della rivalutazione monetaria nelle successive fasi processuali e in separato giudizio (fattispecie relativa a ritardato pagamento dell'indennità premio servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)