Sez. L, Sentenza n. 9620 del 02/10/1997 (Rv. 508463 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Prestazioni previdenziali - Mancato riconoscimento anche implicito della rivalutazione - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Sussistenza - Conseguenze - Sopravvenienza della sentenza costituzionale n. 156 del 1991 nel corso del giudizio - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La sentenza con cui il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, nell'accogliere la domanda avente ad oggetto prestazioni previdenziali, presuppone un accertamento negativo circa il diritto al maggior danno derivante dalla diminuzione di valore del credito. Conseguentemente, in difetto di impugnazione sul punto, si forma il giudicato e l'esame della questione rimane preclusa nelle successive fasi processuali, senza che in senso contrario rilevi che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (estensiva della disciplina della rivalutazione alla materia previdenziale) sia intervenuta dopo la proposizione del giudizio di primo grado, poiché prima della pronuncia di illegittimità costituzionale è ravvisabile una difficoltà di mero fatto all'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento per effetto dell'incidenza sul medesimo di detta pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)