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Sez. 1, Sentenza n. 783 del 09/02/1981 (Rv. 411258 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI DA PARTE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - CONSEGUENTE ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DELLA RINUNCIA O DELLA MANCANZA DI ALTRI PRESUPPOSTI - RECLAMO AL COLLEGIO - NECESSITA - OMISSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO ESTINTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411258-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - RINUNCIA AGLI ATTI DA PARTE DEL CURATORE SUBENTRATO AL CREDITORE ISTANTE - CONSEGUENTE ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DELLA RINUNCIA O DELLA MANCANZA DI ALTRI PRESUPPOSTI - RECLAMO AL COLLEGIO - NECESSITA - OMISSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO ESTINTO - PRECLUSIONE.*

Allorche, a seguito di rinuncia agli Atti da parte del curatore del fallimento, che si sia sostituito al creditore istante a norma dell'art 107 legge fall nell'espropriazione immobiliare in corso, sia stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo esecutivo, l'assunta nullita della rinuncia o la Mancanza di altri presupposti (nella specie, pretesa autorizzazione del tribunale fallimentare anziche dal giudice delegato) deve essere fatta valere mediante reclamo al collegio con la conseguenza che, in caso di mancato reclamo, al creditore resta preclusa, a norma dell'art 632 cod proc civ, la riassunzione del procedimento esecutivo ormai estinto. (V 317/72, mass n 356181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)