Sez. 3, Sentenza n. 317 del 08/02/1972 (Rv. 356181 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SUSSISTENZA - SOPRAVVIVENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE ISTANTE DI PROSEGUIRE NELL'ESECUZIONE - QUESTIONI RELATIVE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SUSSISTENZA - SOPRAVVIVENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE ISTANTE DI PROSEGUIRE NELL'ESECUZIONE - QUESTIONI RELATIVE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Le questioni attinenti alla Estinzione del processo esecutivo e alla sopravvivenza o meno del potere del creditore di proseguire l'esecuzione dopo l'intervento del fatto estintivo non sono inquadrabili nell'ambito dell'opposizione agli Atti esecutivi, ma in quella dell'opposizione all'esecuzione. Pertanto, la sentenza che pronunci su dette questioni e soggetta all' appello e non al ricorso per Cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (V 2023'68, mass n 334071; 2762'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)