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Sez. L, Sentenza n. 8543 del 22/06/2001 (Rv. 547648 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Statuizione della sentenza di secondo grado relativa alla conformità alla tariffa professionale della liquidazione delle spese giudiziali operata nella sentenza di primo grado - Censurabilità in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dei minimi tariffari - Condizioni - Specificazione nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione delle voci della tariffa oggetto della ipotizzata violazione - Insufficienza - Effettuazione di analoga specificazione nell'atto di appello - Necessità.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547648-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

Non è censurabile in sede di legittimità la statuizione della sentenza impugnata relativa alla conformità alla tariffa professionale della liquidazione delle spese giudiziali operata nella sentenza di primo grado qualora, ancorché nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione siano analiticamente specificate le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti, analoga specificazione non sia stata effettuata nell'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)