Sez. 2, Sentenza n. 15373 del 01/12/2000 (Rv. 542354 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Compensazione - Discrezionalità del giudice, senza obbligo di motivazione alcuna - Violazione dei minimi della tariffa professionale - Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Ricorso contenente censure analitiche dei conteggi - Errore del giudice nella determinazione delle spese vive - Rimedi - Correzione o revocazione del provvedimento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il potere del giudice di compensare le spese è assolutamente discrezionale e pertanto sottratto ad ogni obbligo di motivazione, mentre la Cassazione può controllare se sono stati violati i minimi stabiliti dalla tariffa professionale purché il ricorso censuri analiticamente i conteggi liquidati. Invece l'errore nella determinazione delle spese vive è rimediabile o con la correzione o con la revocazione del provvedimento che le ha liquidate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)