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Sez. 2, Sentenza n. 13142 del 09/09/2003 (Rv. 566669 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Associazione professionale - Natura e scopo - Rapporto professionale con il cliente - Titolarità dell'associazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566669-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE

I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività, l'associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d'opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)