Sez. 2, Sentenza n. 79 del 07/01/1993 (Rv. 480171 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - In genere | Mediante costituzione di società aventi come oggetto attività di assistenza e consulenza tecnica - Divieto ex artt. 1 e 2 legge n. 1815 del 1939 - Limiti - Società fra professionisti abilitati e soggetti autorizzati sotto la denominazione di "studio tecnico" - Ammissibilità - Funzione - Espletamento di compiti propri del professionista - Scopo sociale - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - In genere
Gli artt. 1 e 2 legge 23 novembre 1939 n. 1815, i quali fanno divieto di costituire società aventi come oggetto attività di assistenza e consulenza tecnica, per il cui esercizio la legge richiede il conseguimento di un titolo di abilitazione professionale o una particolare autorizzazione, se non sotto forma di società fra professionisti abilitati e soggetti autorizzati, sotto la denominazione di "studio tecnico" seguita da nome, cognome e titolo professionale dei singoli associati, mirano ad impedire l'esercizio in forma anonima delle professioni protette "ex art. 2229 cod. civ., il quale impedirebbe da un lato il controllo da parte di coloro che vi sono preposti, dall'altro contrasterebbe con la natura del rapporto di prestazione d'opera professionale, nel quale assume spiccato rilievo l'esecuzione personale dell'incarico. Ne consegue che, per non incorrere nel divieto legislativo, la società tra professionisti intellettuali, indipendentemente dal fatto che abbia o non personalità giuridica, non deve avere come scopo l'espletamento di compiti propri del professionista, ma soltanto quello di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, avvalendosi del quale il professionista può svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sull' "intuitus personae", al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)