Sez. L - , Sentenza n. 15085 del 11/06/2018 (Rv. 649353 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Beni confiscati ex l. n. 575 del 1965 - Trasferimento gestione all'Agenzia del Demanio - Decorrenza - Periodo precedente - Dipendenti aziende confiscate - Legittimazione passiva del M.E.F. - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Il trasferimento delle competenze relative alla gestione ed utilizzazione dei beni mobili, immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965, che restano devoluti allo Stato a seguito della definitività dei provvedimenti ablatori, è stato operato in favore dell'Agenzia del Demanio dal d.lgs. n. 173 del 2003, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (29 luglio 2003), e ha dato luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare in posizioni attive e passive specificamente determinate, già facenti capo ai competenti dipartimenti ed uffici della P.A., regolato dall'art. 111 c.p.c.; ne consegue che, nei giudizi promossi per il pagamento delle differenze retributive maturate dai dipendenti delle aziende confiscate nel periodo antecedente alla suddetta data, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173, Legge 06/07/2002 num. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 1/5 /575 num. 1965, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/10/2010 num. 136, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)