Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011 (Rv. 620455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Interpretazione - Violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. - Censurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
L'interpretazione dell'atto di appello non è censurabile per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., non essendo questi ultimi applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale, rispetto alla quale non si pone il problema dell'individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione dell'appellante rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire all'appellato di cogliere l'effettivo contenuto dell'impugnazione e di poter svolgere un'adeguata difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)