Sez. 1, Sentenza n. 49757 del 25/10/2016 Cc. (dep. 30/10/2017) Rv. 271452 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Sentenza straniera non riconosciuta ex d.lgs. n. 161 del 2010 - Causa di revoca - Esclusione - Conseguenze in tema di procedimento di esecuzione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
Non può essere revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di sentenza straniera non riconosciuta secondo lo specifico procedimento disciplinato dal d.lgs. 7 ottobre 2010, n. 161, né, in difetto, il giudice dell'esecuzione cui sia avanzata una richiesta in tal senso ai sensi degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. può compiere attività valutative e pervenire ad accertamenti incidentali rimessi in via esclusiva alla competente sede cognitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/10/2010 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)