Sez. 1, Sentenza n. 26499 del 15/07/2020 Cc. (dep. 22/09/2020) Rv. 279930 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Radicamento in Italia del condannato - Rifiuto di consegna allo Stato estero - Ordine di esecuzione in Italia della pena irrogata con il titolo estero di condanna - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori - Legittimità - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato d'arresto europeo esecutivo e di riconoscimento di sentenza penale emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea, non viola il principio di specialità la revoca della sospensione condizionale della pena - concessa in relazione a condanne inflitte per reati anteriormente commessi - disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. in conseguenza della sentenza con cui la corte d'appello, ritenendo sussistente il motivo di rifiuto del radicamento del condannato nel territorio nazionale di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 [attuale art. 18-bis, lettera c), della medesima legge], ordini che sia eseguita in Italia la pena irrogata con il titolo straniero di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio di specialità trova applicazione soltanto nei casi di consegna del condannato dallo Stato straniero all'Italia e non anche quando questi sia già radicato in Italia e presti il consenso a scontare la pena inflittagli dall'autorità giudiziaria straniera, accettando, altresì, gli effetti che nell'ordinamento interno discendono dal riconoscimento della condanna inflittagli all'estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 14, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R) CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. C) CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)