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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 173 del 09/01/2015 (Rv. 634140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti ai sensi dell'art. 36 bis, secondo comma, lett f) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso versamento delle somme indicate in liquidazione - Addebitabilità degli interessi - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634140-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi del secondo comma, lett. f) dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente "ratione temporis"), l'Amministrazione, procedendo al controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti, può addebitare gli interessi maturati per l'omesso versamento delle somme indicate in dichiarazione, il cui computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 reiterazione 0036 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)