Sez. 5, Sentenza n. 10412 del 12/05/2011 (Rv. 617930 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Procedura ex art. 36 bis, comma 2, lett f) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Addebito degli interessi maturati a seguito del ritardo dei versamenti - Possibilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi del comma secondo, lett. f) dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente "ratione temporis") l'Amministrazione, procedendo al controllo formale delle dichiarazioni ed alla tempestività dei versamenti, può addebitare gli interessi maturati, il cui computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)