Sez. 6, Ordinanza n. 1714 del 27/11/1968 Cc. (dep. 23/01/1969) Rv. 110041 - 01
PENA - ESTINZIONE(CAUSA DI) - INDULTO - IN GENERE -ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATA -GIUDICE COMPETENTE IN SEDE DI ESECUZIONE - IPOTESI VARIE.*
PENA - ESTINZIONE(CAUSA DI) - INDULTO - IN GENERE -ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATA -GIUDICE COMPETENTE IN SEDE DI ESECUZIONE - IPOTESI VARIE.*
Se, in genere, in fase di esecuzione la Competenza ad applicare il condono appartiene al giudice che pronunzio la condanna (artt.578, 593 cod.proc.pen.), a tale principio si deroga, nel caso di piu sentenze di condanna pronunziate da giudici diversi allorche l'applicazione del condono venga chiesta in Sede di incidente per la revoca di un precedente condono. In siffatta ipotesi la Competenza appartiene al giudice competente alla revoca del precedente condono che, per effetto del combinato disposto degli artt.596 e 590 cod.proc.pen., si identifica con il giudice che ha emesso la sentenza di condanna per ultima passata in giudicato. (Conf.103915, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)