Sez. 6, Sentenza n. 1412 del 13/08/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173660 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - COMPETENZA: P.M. PRESSO IL GIUDICE CHE PRONUNCIÒ L'ULTIMA CONDANNA - PREVALENZA SU QUELLA PREVISTA DALL'ART. 628 COD. PROC. PEN. ANCHE IN RELAZIONE AGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE CONCERNENTI CUMULO, CONDONO E REVOCA DI BENEFICI.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - COMPETENZA: P.M. PRESSO IL GIUDICE CHE PRONUNCIÒ L'ULTIMA CONDANNA - PREVALENZA SU QUELLA PREVISTA DALL'ART. 628 COD. PROC. PEN. ANCHE IN RELAZIONE AGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE CONCERNENTI CUMULO, CONDONO E REVOCA DI BENEFICI.*
La Competenza amministrativa del P.m. presso il giudice che pronunziò l'ultima condanna riguardo al cumulo delle pene inflitte da giudici diversi, di cui all'art. 582, primo comma, parte seconda, cod. proc. pen., radica, a sua volta, in detto giudice la Competenza giurisdizionale sugli incidenti di esecuzione concernenti il provvedimento di cumulo, l'applicazione del condono e la revoca dei benefici di cui agli artt. 174 cod. pen. e 582, 590, 593, 596 cod. proc. pen. infatti, tale ipotesi di Competenza speciale prevale su quella generale, di cui all'art. 628 cod. proc. pen., secondo cui la Competenza in executivis (compresa quella relativa all'applicazione del condono) appartiene al giudice che pronunziò la condanna. (Conf mass n 163057; (Conf mass n 162143; (Conf mass n 153353; (Conf mass n 152362; (Conf mass n 110041).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)