Sez. 5 - , Ordinanza n. 12913 del 15/05/2019 (Rv. 653991 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE | Accertamento doganale - Annotazione ex art. 9 del d.lgs. n. 364 del 1990 da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Definitività dell'accertamento - Conseguenze - Controlli doganali sulla merce - Perfezionamento della procedura.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE
In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte dell'Amministrazione segna, ex art. 9 del d.lgs. n. 374 del 1990, la definitività dell'accertamento, con conseguente perfezionamento della relativa procedura e decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'avviso di rettifica di cui all'art. 11 del medesimo decreto; sicché, l'eventuale annotazione anche dell'intervenuta esecuzione di controlli doganali sulla merce, con campionatura e spedizione per le analisi, non impedisce né sospende il perfezionamento della procedura di accertamento, in quanto relativa ad attività preordinata ad eventuali revisioni e rettifiche a posteriori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 9, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)