Sez. 5, Sentenza n. 20938 del 13/09/2013 (Rv. 628161 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Atto di contestazione e di irrogazione della sanzione - Presupposti - Definitività dell'accertamento del tributo - Necessità - Esclusione - Controversie doganali - Avviso di contestazione - Notifica - Entro il termine triennale stabilito per procedere alla revisione - Necessità - Inottemperanza - Conseguenze - Decadenza dalla pretesa tributaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dal sistema procedimentale delineato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, si desume che la contestazione e l'irrogazione della sanzione non postulano la definitività dell'accertamento del tributo al quale la sanzione inerisce; ne consegue che l'avviso di contestazione in tema di controversie doganali, contenente l'effettiva irrogazione e contestazione della sanzione per un illecito amministrativo che faccia seguito ad avviso di rettifica, emesso in esito alla revisione dell'accertamento, dev'essere notificato entro il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)