Sez. 3, Sentenza n. 3000 del 03/10/2000 Cc. (dep. 06/11/2000) Rv. 217953 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Deposito della richiesta - Perfezionamento - Deposito presso la cancelleria del giudice - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, la norma di cui al primo comma dell'art 416 cod. proc. pen. va intesa nel senso che il momento nel quale può ritenersi formalmente avvenuta la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio è esclusivamente quello in cui tale richiesta viene depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice e non quello del deposito presso la segreteria dell'ufficio del PM. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del Gip che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art.416 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio depositata nella cancelleria del giudice dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 ma depositata presso la segreteria del PM prima della citata modifica legislativa, in quanto non era stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)