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Sez. 2, Sentenza n. 18101 del 29/01/2003 Ud. (dep. 16/04/2003) Rv. 224681 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Rinvio a giudizio antecedente l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 - Regressione del procedimento per incompetenza territoriale - Necessità di applicare l'art. 415 bis cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224681-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

In virtù del principio tempus regit actum la disciplina introdotta con l'art. 415 bis cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso in cui le indagini preliminari si siano concluse dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, a nulla rilevando che il procedimento sia regredito davanti al pubblico ministero per una declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto in tal caso l'imputato è comunque stato messo nelle condizioni di conoscere le imputazioni e le indagini svolte e di esercitare appieno il diritto alla difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)