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Sez. 1, Sentenza n. 22025 del 30/03/2006 Cc. (dep. 23/06/2006) Rv. 234919 - 01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Recupero delle spese processuali - Riscossione - Invito di pagamento - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234919-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

Il Testo unico in materia di spese di giustizia ha previsto un nuovo sistema di recupero delle spese processuali che si articola in tre fasi distinte: la riscossione spontanea mediante notifica dell'invito di pagamento; la riscossione mediante la formazione di ruoli formati dagli Uffici Giudiziari, con l'emissione conseguente dell'intimazione ad adempiere; l'esecuzione forzata. In tale sistema, sono previste le modalità di impugnazione dell'intimazione e dell'esecuzione forzata e non anche l'impugnazione dell'invito di pagamento, trattandosi di una mera comunicazione preordinata ad aprire un contraddittorio tra l'ufficio ed il debitore.

Riferimenti normativi: Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 211, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 212, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 223, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 224, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)