diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16721 del 23/03/2007 Cc. (dep. 02/05/2007) Rv. 236436 - 01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Recupero delle spese processuali - Riscossione affidata alla cancelleria - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Abrogazione dell'art. 695 cod.proc.pen. - Competenza del giudice civile.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236436-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

A seguito dell'abrogazione espresso dell'art. 695 cod.proc.pen., ad opera dell'art. 299, comma primo, T.U. in materia di spese di giustizia, il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è affidato alla cancelleria del giudice, individuato dagli artt. 208 e 209 del citato T.U., incaricata della gestione delle procedure di riscossione. Pertanto, come previsto dal richiamo effettuato dall'art. 226 del T.U., l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, trattandosi di entrate non tributarie, va proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 208, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 209, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 226, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 299 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)