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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018 (Rv. 650928 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione - Ricorso - Notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650928-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)