Sez. 3, Ordinanza n. 3128 del 12/02/2026 (Rv. 677788-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Correzione di errore materiale - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)