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Sez. U, Sentenza n. 808 del 20/03/1971 (Rv. 350641 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - COSA GIUDICATA IN ORDINE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA ED ALLA CONDANNA DELL'INPS ALLA LIQUIDAZIONE - RIESAME DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELL'UPCAI - PRECLUSIONE - RETTIFICA DEGLI ELENCHI E SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DA PARTE DELLA PA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - POSITIVO ESPERIMENTO DEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350641-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - COSA GIUDICATA IN ORDINE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI UNA COLTIVATRICE DIRETTA ED ALLA CONDANNA DELL'INPS ALLA LIQUIDAZIONE - RIESAME DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELL'UPCAI - PRECLUSIONE - RETTIFICA DEGLI ELENCHI E SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DA PARTE DELLA PA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - POSITIVO ESPERIMENTO DEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*

In tema di pensione per invalidita a coltivatrice diretta, il giudicato che, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legge, dichiara il diritto dell'assicurata alla prestazione e condanna l' INPS alla relativa liquidazione, preclude il successivo riesame della questione pregiudiziale circa la iscrivibilita dell'interessata negli elenchi predisposti dall' upcai (ufficio provinciale contributi agricoli unificati) e rende la pa carente del potere di rettificare gli elenchi stessi depennandone la titolare della prestazione, nonche di sospenderne la erogazione dopo averla liquidata. Tale potere puo risorgere soltanto a seguito di utile esperimento del procedimento di revocazione del giudicato, nei casi consentiti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)