Sez. 5 - , Ordinanza n. 20935 del 30/06/2022 (Rv. 665065 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposta sulle successioni e donazioni - Pretesa impositiva esercitata in base alla dichiarazione di successione - Individuazione del soggetto passivo - Prova a carico del legatario dell’assenza della qualità di erede - Conseguenze in tema di determinazione dell’importo effettivamente dovuto. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità, al legato ovvero l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede; peraltro, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è una qualifica che limita la responsabilità per i debiti erariali, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve rideterminare l'importo del tributo effettivamente dovuto dal contribuente.
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 5, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)