Sez. 5 - , Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021 (Rv. 663206 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Impugnazione cartella di pagamento – Titolo giudiziario definitivo - Riduzione della pretesa impositiva – Conseguenze – Annullamento integrale della cartella – Esclusione – Ragioni – Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario. (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati).
Costituzione art. 111 com. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)