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Sez. 3, Sentenza n. 611 del 22/02/1968 (Rv. 331753 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331753-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle prove e compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta anche di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere tra le risultanze istruttorie quelle che ritiene piu idonee ai fini della decisione. Nondimeno dalla motivazione deve potersi desumere, sia pure per implicito, che tutti gli elementi acquisiti in ordine ai punti decisivi siano stati tenuti presenti dal giudice, si che la preferenza data all'uno piuttosto che all'altro elemento sia il prodotto di una scelta consapevole e non gia la conseguenza di una totale obliterazione di una parte delle risultanze. (V. 8-67, massima n. 325604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)