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Sez. 3, Sentenza n. 269 del 30/01/1969 (Rv. 338251 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338251-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto, il quale sfugge al Sindacato in Sede di legittimita, salvo che sussista un vizio di motivazione. Questo vizio non sussiste quando il giudice di merito abbia fondato il proprio giudizio sulla valutazione unitaria e complessiva delle risultanze probatorie, disattendendo implicitamente la parte di queste che eventualmente fosse stata in contrasto con quella presa in considerazione. (V 2956-68, massima n 335741 e 335742 n 1896-68, massima n 333879 n 611-68, massima n 331753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)