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Sez. 3, Sentenza n. 10933 del 16/10/1991 (Rv. 474232 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Sequestro e misure cautelari (provvedimenti) | Danni conseguenti all'indisponibilità di un bene oggetto di sequestro - Risarcimento ex art. 96 secondo comma cod.proc.civ. - Limitazione ad una pronuncia di condanna generica - Richiesta della parte al giudice competente per la convalida del sequestro - Improponibilità - Richiesta di liquidazione anche dei danni successivamente prevedibili fino alla cessazione degli effetti del sequestro - Necessità - Oneri della parte richiedente.
Stato
decisa il 1991-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474232-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Sequestro e misure cautelari (provvedimenti)

Anche con riguardo al risarcimento del danno che a norma del secondo comma dell'art. 96 cod.proc.civ. pretenda di aver subito in conseguenza dell'indisponibilità di un bene oggetto di sequestro, pure con riferimento al prevedibile nocumento destinato a prodursi fino alla cessazione degli effetti del sequestro dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'istanza di convalida del sequestro stesso, la parte non può chiedere al giudice competente per tale processo di limitare la sua pronuncia ad una condanna generica bensì ha l'onere di dimostrare come la lamentata indisponibilità del bene si traduca in danno si da consentirne un risarcimento che tenga conto di quello successivamente prevedibile, atteso che la permanenza del danno dopo la chiusura del giudizio della fase di merito non autorizza a differirne ad altro giudizio la liquidazione, essendo in potere della detta parte con l'impugnazione della sentenza di primo grado di richiedere a termini del primo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. il risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza e di poi nel giudizio di appello di ottenere la pronuncia sulla convalida con sentenza parziale così da ottenere con la sentenza definitiva la condanna al risarcimento di quei danni successivi sulla base della prova del loro verificarsi fino alla cessazione degli effetti del sequestro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)