Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 28/07/1997 (Rv. 506313 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. - Condanna pronunciata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Vizio di extrapetizione - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Qualora l'istante per la condanna della controparte per responsabilità processuale, ex art. 96 cod. proc. civ. abbia individuato, tra le due ipotesi normative ivi previste, la fattispecie di cui al primo comma (dolo o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio) come quella idonea a fondare la propria richiesta di risarcimento, incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza che, in accoglimento della domanda, ritenga sussistente, in fatto, la (diversa) fattispecie di cui al secondo comma della norma citata (nella specie, prosecuzione del procedimento di espropriazione forzata senza la normale prudenza), attesa la evidente diversità degli elementi costitutivi dell'una e dell'altra previsione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)