Sez. L, Sentenza n. 10070 del 26/04/2013 (Rv. 626439 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Contratto di lavoro - Applicazione della legge straniera - Legge argentina sulla conversione del contratto a termine, alle dipendenze della P.A., in contratto di lavoro a tempo indeterminato - Contrasto con l'ordine pubblico - Sussistenza - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
Ai sensi dell'art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'applicazione di una legge straniera nell'ordinamento italiano è inibita se determina effetti contrari all'ordine pubblico, da intendere come insieme dei principi essenziali della "lex fori", tra i quali rientra anche quello per cui l'accesso all'impiego pubblico deve avvenire mediante concorso, salvo eccezioni introdotte dalla legge, purché rispondenti a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Ne consegue che non può trovare applicazione nel nostro ordinamento la legge argentina che prevede, in caso di ingiustificato rinnovo, la conversione del contratto a termine alle dipendenze della P.A. (nella specie, il Consolato d'Italia a Buenos Aires, articolazione del Ministero degli Esteri) in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 com. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 17, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)