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Sez. L, Sentenza n. 1302 del 21/01/2013 (Rv. 624882 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro sorto ed eseguito all'estero - Limite all'applicazione della legge straniera - Ordine pubblico - Nozione - Tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624882-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

In tema di rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all'estero, la nozione di "ordine pubblico", che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, è desumibile innanzi tutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (artt. 1, 4 e 35 Cost.) e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE, fonti che includono le tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la contrarietà all'ordine pubblico italiano di una normativa, quale quella in vigore negli Stati Uniti d'America, che consente indistintamente il licenziamento "ad nutum" e non prevede garanzie minime, né procedimentali né sostanziali, per il lavoratore destinatario di un licenziamento individuale o collettivo).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Tratt. Internaz. 19/06/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)