Sez. L, Ordinanza n. 307 del 27/05/1995 (Rv. 492540 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Incompetenza per territorio - Rilevabilità d'ufficio - In appello - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice di appello - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, l'incompetenza per territorio - a norma dell'art. 428 cod. proc. civ. - può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione della causa di cui all'art. 420 e, ove tale rilievo sia mancato, la competenza non può più essere messa in dubbio d'ufficio, neanche in appello. Conseguentemente il giudice di secondo grado non può - a pena di inammissibilità della richiesta - chiedere il regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., per contestare, sotto il profilo della competenza territoriale, il provvedimento con cui un altro giudice, nel dichiararsi incompetente, abbia rimesso la causa al giudice la cui sentenza è oggetto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)