Sez. L, Sentenza n. 150 del 26/03/1986 (Rv. 445319 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - TERMINI - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - TERMINI - UDIENZA EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ. - da identificare nell'udienza utile per il processo in ordine cronologico tenuta effettivamente per prima - e, pertanto, il giudice davanti al quale sia riassunta la causa, a seguito di declinatoria della propria Competenza da parte del giudice adito, non può rilevare la propria incompetenza, richiedendo d'ufficio il regolamento di Competenza, dopo l'udienza di discussione. (V 4014/82, mass n 421972; (V 6493/81, mass n 417338; (V 254/80, mass n 403645; (Conf 5294/83, mass n 430194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)