Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 13 novembre 1990, causa C-331/88
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
13 novembre 1990
Nella causa C-331/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
The Minister of Agriculture, Fisheries and Food and the Secretary of State for Health,
ex parte:
Federazione europea della salute animale (Fedesa),
Pitman-Moore, Inc.,
Distrivet SA,
Hoechst (UK) Limited,
National Office of Animal Health Limited,
Donald Leslie Haxby CBE
e
Robert Sleightholme,
domanda vertente sulla validità della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU L 70, pag. 16),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G. C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, R. Joliét e M. Zuleeg, giudici
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
per i ricorrenti nella causa principale, dai sigg. Christopher Carr e Thomas Sharpé, barrister,
per il governo del Regno di Spagna, dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla sig. ra Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado presso il servizio giuridico per la Corte di giustizia, in qualità di agenti,
per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, dalla sig.ra Susan Hay, del Treasury Solicitor's Department, e dal sig. Richard Hender, barrister,
per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
per il Consiglio delle Comunità europee, dalla sig.ra Moyra Sims, membro del servizio giuridico, e dal sig. Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, in qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Blanca Rodríguez Galindo e dal sig. Grant Lawrence, membri del servizio giuridico, e dal sig. Dierk Boos, consigliere giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 dicembre 1989,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'8 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 20 settembre 1988, pervenuta in cancelleria il 14 novembre successivo, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sulla validità della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU L 70, pag. 16).
punto 2
Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Federazione europea della salute animale (Fedesa) e altri, da una parte, ed il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione ed il ministro della Sanità, dall'altra. I ricorrenti nella causa principale contestano dinanzi al giudice nazionale la validità del regolamento nazionale che dà parziale attuazione alla direttiva controversa, deducendo che questa direttiva è invalida.
punto 3
La direttiva di cui è causa è stata emanata il 7 marzo 1988 e notificata agli Stati membri il successivo 11 marzo. Il suo contenuto, ivi compresa la data per la sua attuazione, è lo stesso della direttiva del Consiglio 31 dicembre 1985, 85/649/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU L 382, pag. 228), che è stata annullata dalla Corte con sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito/Consiglio (causa 68/86, Race. pag. 855), per il motivo che il Consiglio, non avendo osservato la procedura di cui all'art. 6, n. 1, del suo regolamento interno, aveva commesso una violazione delle forme sostanziali.
punto 4
II giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le questioni seguenti :
« 1) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida in quanto incompatibile con il principio della certezza del diritto.
2) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida in quanto incompatibile con il principio di proporzionalità.
3) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida in quanto incompatibile con il principio di uguaglianza.
4) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida per sviamento di potere da parte del Consiglio, in quanto tale direttiva è incompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'art. 39 del Trattato CEE.
5) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida in quanto incompatibile con l'art. 190 del Trattato CEE in considerazione, in particolare, del fatto che non sono indicati in modo adeguato i motivi su cui è basata.
6) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida per violazione di requisiti procedurali essenziali, in considerazione, in particolare, del fatto che pon trova origine in una proposta della Commissione diretta all'attuazione di tale direttiva o di qualunque altra direttiva, del fatto che, se essa trovasse la sua origine in una proposta della Commissione, tale proposta proverrebbe da una Commissione che, nella sua composizione, non rifletteva la composizione della Commissione al tempo dell'adozione della direttiva 88/146 e del fatto che il Consiglio aveva omesso di ottenere il necessario parere del Parlamento europeo, il quale parere avrebbe dovuto essere riferito a tale direttiva e a nessun'altra.
7) Se la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, sia invalida in quanto incompatibile con il principio secondo cui una normativa non può avere efficacia retroattiva, specialmente qualora sanzioni penalmente atti compiuti prima della sua pubblicazione ».
punto 5
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 6
Prima di valutare i vari motivi d'invalidità dedotti, occorre ricordare che, come risulta dai suoi « considerando », la direttiva in esame è intesa ad eliminare le distorsioni della concorrenza e gli ostacoli agli scambi determinati dalle divergenze tra le normative degli Stati membri quanto alla somministrazione ad animali da allevamento di talune sostanze ad azione ormonica. Dal primo « considerando » della direttiva si evince in particolare che le conseguenze sulla salute umana della somministrazione di queste sostanze sono diversamente valutate dalle normative nazionali. Di conseguenza, il Consiglio ha considerato necessario emanare una disciplina atta a garantire a tutti i consumatori condizioni di approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi che siano sostanzialmente identiche, fornendo loro al contempo un prodotto che risponda più adeguatamente alle loro preoccupazioni ed alle loro aspettative. Esso ha ritenuto che le possibilità di smaltimento dei detti prodotti non potessero che beneficiarne (v. secondo « considerando » della direttiva).
Sentenza › Sull'asserita violazione del principio della certezza del diritto
punto 7
Come primo motivo d'invalidità il giudice a quo fa riferimento alla incompatibilità della direttiva con il principio della certezza del diritto. Nell'ambito della discussione su tale questione si è sostenuto che la direttiva non aveva nessun fondamento scientifico che giustificasse le valutazioni, circa la sanità pubblica e le preoccupazioni dei consumatori, che ne hanno determinato l'adozione e che la stessa disattendeva il legittimo affidamento degli operatori economici, i quali potevano aspettarsi che le sostanze di cui trattasi non fossero vietate in mancanza di dubbi oggettivamente fondati circa la loro innocuità, i loro effetti e la loro qualità.
punto 8
Occorre rilevare che, anche ammesso che il principio della certezza del diritto comporti, come sostengono i ricorrenti nella causa principale, che qualunque provvedimento adottato dalle istituzioni della Comunità abbia un fondamento razionale ed oggettivo, il controllo giurisdizionale in materia deve limitarsi, considerato il potere discrezionale di cui gode il Consiglio nell'attuazione della politica agricola comune, ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l'autorità non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
punto 9
Alla luce di tali considerazioni, non può accogliersi la censura relativa all'esistenza di prove scientifiche dell'innocuità dei cinque ormoni in esame. Infatti, senza che occorra disporre mezzi istruttori per verificare l'esattezza di questa asserzione, è sufficiente rilevare che, date le divergenze di valutazione da parte delle autorità nazionali degli Stati membri, divergenze che si riflettono nelle differenze tra le normative nazionali vigenti, il Consiglio è rimasto nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale decidendo di adottare la soluzione consistente nel vietare gli ormoni di cui trattasi e di rispondere così alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e da varie organizzazioni di consumatori.
punto 10
La direttiva in esame non ha neppure violato il legittimo affidamento degli operatori economici colpiti dal divieto di utilizzare gli ormoni di cui trattasi. Certo, la direttiva del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU L 222, pag. 32), rileva che l'innocuità o la nocività delle sostanze di cui trattasi deve ancora costituire oggetto di studi approfonditi (quarto « considerando ») e fa obbligo alla Commissione di tener conto dell'evoluzione scientifica (art. 8). Tuttavia, essa non pregiudica le conseguenze che il Consiglio deve trarne nell'esercizio del suo potere discrezionale. Peraltro, considerate le divergenze di valutazione che si erano manifestate, gli operatori economici non potevano aspettarsi che un divieto di somministrare le sostanze in esame agli animali potesse fondarsi unicamente su dati scientifici.
punto 11
Da quanto precede risulta che la censura di violazione del principio della certezza del diritto non può essere accolta.
Sentenza › Sull'asserita violazione del principio di proporzionalità
punto 12
Si è sostenuto che la direttiva controversa viola il principio di proporzionalità sotto tre profili. In primo luogo, l'assoluto divieto di somministrare i cinque ormoni di cui trattasi non sarebbe idoneo a raggiungere gli scopi dichiarati in quanto sarebbe impossibile da applicare in pratica e provocherebbe la nascita di un pericoloso mercato nero. In secondo luogo, detto divieto non sarebbe necessario giacché le preoccupazioni dei consumatori potrebbero essere dissipate mediante la semplice diffusione di informazioni-e consigli. Infine, il divieto comporterebbe inconvenienti eccessivi, in particolare notevoli perdite economiche per gli operatori interessati, rispetto agli asseriti vantaggi per l'interesse generale.
punto 13
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità fa parte dei principi generali del diritto comunitario. In forza di tale principio, la legittimità del divieto di un'attività economica è subordinata alla condizione che il provvedimento sia idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti della normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
punto 14
Quanto al controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, occorre tuttavia precisare che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in particolare, la sentenza 11 luglio 1989, Schräder, causa 265/87, punti 21 e 22 della motivazione, Race. pag. 2237).
punto 15
Nel caso di specie, quanto al carattere idoneo o no del divieto, occorre rilevare in primo luogo che, anche se la presenza di ormoni naturali in ogni carne non consente di individuare la presenza di ormoni vietati mediante esami sugli animali o sulla carne, altri strumenti di controllo possono essere impiegati e peraltro sono stati già imposti agli Stati membri dalla direttiva del Consiglio 16 luglio 1985, 85/358/CEE, che integra la citata direttiva 81/602/CEE (GU L 191, pag. 46). Va poi osservato come non sia manifesto che l'autorizzazione dei soli ormoni cosiddetti « naturali » possa impedire la nascita di un mercato nero di sostanze pericolose, ma meno care. Inoltre, a parere del Consiglio, che non è stato contraddetto su questo punto, ogni sistema di autorizzazione parziale presupporrebbe misure di controllo costose la cui efficacia non sarebbe garantita. Pertanto, il divieto di cui trattasi non può considerarsi un provvedimento manifestamente inidoneo.
punto 16
Quanto agli argomenti dedotti a sostegno della tesi del carattere non necessario del divieto in esame, in realtà essi presuppongono che il provvedimento censurato sia inidoneo al conseguimento di scopi diversi da quello di dissipare le preoccupazioni dei consumatori, preoccupazioni che non sarebbero fondate. Orbene, il Consiglio, non avendo commesso errori manifesti a tale proposito, ben poteva altresì ritenere che l'eliminazione degli ostacoli per gli scambi e delle distorsioni della concorrenza, tenendo conto delle esigenze della tutela della salute, non potesse essere realizzata mediante misure meno restrittive, quali la diffusione d'informazioni fra i consumatori e l'etichettatura della carne.
punto 17
Infine, si deve rilevare che l'importanza degli scopi perseguiti è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche notevoli, per taluni operatori.
punto 18
Di conseguenza, il principio di proporzionalità non è stato violato.
Sentenza › Sull'asserita violazione del principio della parità di trattamento
punto 19
Si è sostenuto che la direttiva è discriminatoria in quanto determina effetti disparati nei vari Stati membri a causa delle diverse condizioni, circostanze e pratiche tradizionali in materia di allevamento di bestiame.
punto 20
A talé proposito, è sufficiente rilevare che un atto di armonizzazione inteso a parificare le norme in precedenza divergenti degli Stati membri crea inevitabilmente effetti diversi a seconda dello stato precedente delle varie normative nazionali. Pertanto, una volta che la norma comunitaria si applichi allo stesso modo a tutti gli Stati membri, come nel caso di specie, non si può parlare di discriminazione.
punto 21
Non può quindi accogliersi la censura di violazione del principio di uguaglianza.
Sentenza › Sull'asserito sviamento di potere
punto 22
Si è sostenuto in proposito che la direttiva controversa è in contrasto con gli scopi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del Trattato. Inoltre, la direttiva sarebbe in realtà intesa a ridurre la produzione di carne bovina, scopo che si potrebbe perseguire legittimamente solo in base all'art. 100 del Trattato.
punto 23
Si deve in primo luogo ricordare come la Corte abbia già ritenuto (sentenza 23 febbraio 1988, Regno Unito/Consiglio, già citata, punti 21 e 22 della motivazione), a proposito della menzionata direttiva del Consiglio 85/649, identica alla direttiva in esame nel presente procedimento, che essa, nel disciplinare le condizioni di produzione e di messa in commercio della carne al fine di migliorarne la qualità, rientrava nell'ambito delle misure previste dalle organizzazioni comuni dei mercati della carne e contribuiva così alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune di cui all'art. 39 del Trattato, e che pertanto il Consiglio aveva la facoltà di adottarla in base al solo art. 43 del Trattato.
punto 24
Occorre poi ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza (v. segnatamente le sentenze 21 febbraio 1984, Walzstahl-Vereinigung e Thyssen/Commissione, punto 27 della motivazione, cause riunite 140/82, 146/82, 221/82 e 226/82, Race. pag. 951, e 21 giugno 1984, Lux/Corte dei conti, punto 30 della motivazione, causa 69/83, Race. pag. 2447), un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
punto 25
Orbene, anche se gli elementi forniti alla Corte e rilevati dai ricorrenti nella causa principale evidenziano che si è effettivamente tenuto conto, durante il procedimento di adozione della direttiva, della possibilità di una riduzione delle eccedenze, tuttavia non ne consegue che una siffatta riduzione, che dai « considerando » della direttiva non emerge quale uno degli scopi perseguiti, sia stata in realtà lo scopo esclusivo o determinante della normativa emanata.
punto 26
D'altronde, occorre rilevare che gli scopi della politica agricola enunciati dall'art. 39 del Trattato consistono segnatamente nella stabilizzazione dei mercati. Inoltre, l'art. 39, n. 2, lett. b) e c), impone di tener conto, nell'elaborazione della politica agricola comune, della necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti e del fatto che l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. Ne deriva, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 23 febbraio 1988, nel punto 10 della motivazione, che gli scopi della politica agricola devono essere concepiti in modo da consentire alle istituzioni comunitarie di assolvere i propri compiti tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel settore agricolo e nell'economia nel suo complesso.
punto 27
Di conseguenza, non si può ritenere che la riduzione delle eccedenze dei prodotti agricoli esuli dagli scopi della politica agricola comune.
punto 28
Dalle considerazioni svolte discende che la direttiva non è viziata da sviamento di potere.
Sentenza › Sull'asserita insufficienza di motivazione
punto 29
Quanto all'asserita insufficienza di motivazione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza 23 febbraio 1988, punti 28 e 36 della motivazione, che la direttiva e sufficientemente motivata, in particolare in quanto nei suoi « considerando » sono indicati con sufficiente chiarezza gli scopi perseguiti.
punto 30
Quanto alla censura relativa alla mancata menzione dello scopo di ridurre la produzione di carne, la sua pertinenza presuppone che tale riduzione fosse il motivo reale o determinante della direttiva. Orbene, questa tesi è già stata disattesa nell'ambito dell'esame della quarta questione.
punto 31
Pertanto, la censura di mancanza di motivazione non può essere accolta.
Sentenza › Sull'asserita violazione delle forme sostanziali
punto 32
Si è sostenuto che la direttiva di cui trattasi è inficiata da vari vizi procedurali in quanto, dopo l'annullamento della precedente direttiva ad opera della citata sentenza 23 febbraio 1988, il Consiglio ha adottato la nuova direttiva senza che la Commissione presentasse una nuova proposta e che il Parlamento esprimesse un nuovo parere.
punto 33
In primo luogo si è affermato che l'annullamento della precedente direttiva aveva comportato la nullità di tutti gli atti preparatori.
punto 34
A tale proposito, occorre ricordare che la direttiva che precedeva quella in esame è stata annullata a causa di un vizio procedurale che riguardava esclusivamente le modalità della sua adozione definitiva da parte del Consiglio. Di conseguenza, l'annullamento non incide sugli atti preparatori delle altre istituzioni.
punto 35
Si è poi sostenuto che una nuova proposta della Commissione ed un nuovo parere del Parlamento europeo sarebbero stati necessari in considerazione dei mutamenti verificatisi dopo l'adozione degli atti preparatori per quanto riguarda sia la composizione di tali istituzioni a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, paesi in cui vigono, in materia d'allevamento, usi diversi da quelli del resto della Comunità, sia lo stato delle cognizioni scientifiche.
punto 36
A tale proposito si deve innanzitutto rilevare che il cambiamento della composizione di un'istituzione non intacca la continuità dell'istituzione stessa, i cui atti, definitivi o preparatori, conservano pienamente, in linea di principio, la loro efficacia.
punto 37
Va poi osservato che spetta alle istituzioni stesse valutare se i cambiamenti delle circostanze, qualunque ne sia la natura, rendano o no necessaria una nuova presa di posizione da parte loro. Per quanto riguarda in particolare le proposte della Commissione, questa istituzione dispone, ai sensi dell'art. 149, n. 3, del Trattato, della facoltà di modificarle in qualsiasi momento fintantoché il Consiglio non si sia pronunciato.
punto 38
Si è ancora sostenuto che il Parlamento avrebbe dovuto essere nuovamente consultato in seguito alla modifica della proposta della Commissione, intervenuta nel 1985 dopo il parere del Parlamento.
punto 39
A tale proposito si deve rilevare che, a prescindere da modifiche più tecniche che sostanziali, la proposta della Commissione è stata modificata essenzialmente nel senso indicato dal Parlamento il quale, nel suo parere, si era espresso a favore del divieto assoluto delle cinque sostanze in definitiva adottato dal Consiglio, mentre la proposta che gli era stata presentata prevedeva il divieto di sole due sostanze. Non era pertanto necessaria una nuova consultazione.
punto 40
Da quanto precede risulta che la direttiva controversa non è viziata da violazione delle forme sostanziali.
Sentenza › Sull'asserita violazione del principio d'irretroattività
punto 41
Si è sostenuto che la direttiva controversa viola il principio d'irretroattività poiché è stata adottata il 7 marzo 1988 e prescrive la propria attuazione entro il 1° gennaio 1988. A questo proposito si devono distinguere due profili, e cioè quello della retroattività delle norme penali e quello della retroattività al di fuori della sfera penale.
punto 42
Quanto al primo profilo, va subito rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. segnatamente la sentenza 1° luglio 1984, Kirk, punto 22 della motivazione, causa 63/83, Race. pag. 2689), il principio dell'irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come un diritto fondamentale, che fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza.
punto 43
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 giugno 1987, Pretore di Salò/ignoti (causa 14/86, Race. pag. 2545), una direttiva non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Nessuna disposizione della direttiva controversa è intesa a produrre un simile effetto.
punto 44
L'art. 10 della direttiva, mutuato letteralmente dalla precedente direttiva annullata dalla Corte nella citata sentenza 23 febbraio 1988, stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, in particolare, « alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1988 ». Questa disposizione non può essere interpretata nel senso che essa impone agli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti contrastanti con il diritto comunitario ed in particolare con il principio dell'irretroattività delle norme penali. Tantomeno essa può dare fondamento a procedimenti penali instaurati in forza di norme di diritto nazionale che siano state emanate per l'attuazione della direttiva annullata e siano basate unicamente su questa direttiva.
punto 45
Quanto all'efficacia retroattiva della direttiva controversa al di fuori della sfera penale, occorre ricordare che, come la Corte ha già più volte dichiarato (v. segnatamente la sentenza 9 gennaio 1990, Società Agricola Fattoria Alimentare, punto 13 della motivazione causa C-337/88, Race. pag. I-1), benché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. Pertanto, per risolvere la questione sollevata, occorre verificare se tali criteri siano stati rispettati nel caso presente.
punto 46
Nella fattispecie, essendo stata annullata la precedente direttiva per un vizio procedurale, il Consiglio ha ritenuto di dover adottare una direttiva dello stesso contenuto, anche per quanto riguarda la data prevista per la sua attuazione, onde evitare un vuoto giuridico nel tempo con riguardo all'esistenza di un fondamento in diritto comunitario per le norme nazionali che gli Stati membri avevano adottato al fine di conformarsi alla direttiva annullata.
punto 47
Quanto al legittimo affidamento degli interessati, occorre rilevare che, da una parte, il periodo tra l'annullamento della prima direttiva (23 febbraio 1988) e la notifica della direttiva in esame (11 marzo 1988, mentre essa era stata adottata il 7 marzo precedente) ovvero la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 16 marzo successivo è stato brevissimo, e che, dall'altra, la direttiva precedente era stata annullata a causa di un vizio procedurale. Di conseguenza, gli interessati, tenuti al rispetto, nella loro attività, delle normative nazionali emanate per l'attuazione della direttiva annullata, non potevano fare affidamento su un mutato atteggiamento, da parte del Consiglio, quanto alla sostanza della disciplina. Pertanto, la retroattività della nuova direttiva non viola il principio del legittimo affidamento.
punto 48
Da quanto precede risulta che la direttiva non è in contrasto con il principio d'irretroattività.
punto 49
Pertanto si deve rispondere al giudice nazionale che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Sentenza › Sulle spese
punto 50
Le spese sostenute dai governi del Regno di Spagna, del Regno Unito e della Repubblica italiana nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità - europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 20 settembre 1988, dichiara:
L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Firme
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Zuleeg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 1990.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della Quinta Sezione
J. C. Moitinho de Almeida