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Sez. L - , Sentenza n. 29893 del 18/11/2019 (Rv. 655719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate - Art. 44 del c.c.n.l. Federambiente - Accettazione delle mansioni inferiori - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle mansioni affidategli, l'art. 44 del c.c.n.l. Federambiente si interpreta, in virtù del canone letterale e del criterio sistematico, nel senso che, ai fini della conservazione del posto di lavoro, è sufficiente che il prestatore accetti di svolgere le mansioni assegnategli, sia pure inferiori, mentre è irrilevante l'eventuale contestazione dell'inquadramento che segue, "ex se", le nuove mansioni, garantendosi comunque al lavoratore la conservazione del trattamento economico già percepito a titolo personale ed integrante la retribuzione globale di fatto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/07/2016 art. 44, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)