Sez. L, Sentenza n. 5140 del 09/03/2005 (Rv. 579874 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Particolare rilievo del canone interpretativo fissato dall'art. 1363 cod. civ. - Configurabilità - Qualifiche - Carriere - Concorsi interni - Procedure concorsuali di promozioni - Poteri discrezionali del datore di lavoro - Ambito - Controllo del giudice dell'esercizio di tali poteri - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. assume un particolare rilievo (ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, anche se il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ. costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale. Peraltro, in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione o la promozione del personale, rimane sottratta a qualsiasi controllo del giudice e lasciata al potere discrezionale del datore di lavoro la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso, con i limiti costituiti dal rispetto dei canoni di comportamento secondo correttezza e buona fede, e sempre che le determinazioni dell'imprenditore rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. L'esercizio dei poteri datoriali non risulta pertanto legittimo se le singole prove concorsuali risultino prive di capacità di determinare una adeguata, obiettiva e razionale selezione dei candidati, o si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate o portate a conoscenza dei candidati con il bando di concorso, o siano valutate con criteri che finiscano per agevolare alcuni candidati a discapito di altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)