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Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014 (Rv. 632620 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Sospensione della decorrenza degli interessi ex art. 13 del d.l. n. 55 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131 del 1983 - Operatività - Presupposto - Applicazione analogica a finanziamenti non erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632620-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

La condizione posta dall'art. 13 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, applicabile, oltre che ai contratti per la fornitura di beni e servizi, anche agli appalti di opere pubbliche, presuppone, per l'operatività della sospensione della decorrenza degli interessi, l'inserimento nel bando dell'indicazione che le opere o i servizi siano finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e non può essere estesa, in via analogica, anche ad altre forme di finanziamenti, quand'anche erogati da enti pubblici, trattandosi di norma di stretta interpretazione perchè derogatoria al regime di responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 13, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)