Sez. 1, Sentenza n. 17197 del 09/10/2012 (Rv. 623881 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi per ritardato pagamento - Decorrenza - Sospensione ex art. 13, sesto comma, del d.l. n. 55 del 1983 - Applicabilità - Condizioni - Richiamo del finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti - Nel contratto anziché nel bando di gara - Idoneità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Il sesto comma dell'art. 13 del d.l. n. 55 del 1983, introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, il quale dispone che "qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara", è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche, e la condizione del richiamo nel bando di gara, cui esso subordina l'effetto sospensivo della mora, è assolta anche dalla diretta previsione contrattuale del ricorso al finanziamento della Cassa DD.PP., la quale soddisfa l'obbligo di trasparenza e buona fede nei confronti dell'appaltatore, al cui adempimento è finalizzata la previsione di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 13, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)