Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 500 del 1987
Massime (2)
Massima n. 3799
- Pronunce della corte costituzionale
- Sentenze di accoglimento
- Creazione di fattispecie penale
- Esclusione.
Leggi la massima
È preclusa alla Corte costituzionale una pronuncia di incostituzionalità dalla quale derivi la creazione, esclusivamente riservata al legislatore dall'art. 25, comma secondo Cost., di una fattispecie penale. - V. S.nn. 42/1977, 108/1981, 71/1983.
Norme impugnate
- art. 1, n. 6) legge provincia autonoma di Trento 27 dicembre 1982, n. 31
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
Massima n. 3800
- Provincia di trento
- Alberghi
- Affittacamere
- Attività non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio
- Inapplicabilità degli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'omesso riferimento nell'ordinanza di rimessione degli accertamenti e delle conseguenti risultanze processuali, necessarie ai fini della determinazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non consente il controllo sulla rilevanza della questione sollevata la quale, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, n. 6, della legge provinciale di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 nella parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza quelle attività che, ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio).
Norme impugnate
- art. 1, n. 6) legge provincia autonoma di Trento 27 dicembre 1982, n. 31
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 6, della legge della Provincia di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 ("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera"), promossi con ordinanze emesse il 4 luglio e il 20 ottobre 1983, e il 17 giugno 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Cavalese, iscritte rispettivamente al n. 1021 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 267, 649 e 650 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984 e nn. 32 e 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento della Provincia Autonoma di Trento;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali il Pretore di Cavalese con quattro identiche ordinanze emanate in data 4 luglio 1983 (reg.ord. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (reg.ord. n. 267 del 1986), e 17 giugno 1986 (reg.ord. nn. 649 e 650 del 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 ("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera") nella parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109 del t.u.l.p.s. ( r.d. 18 giugno 1931, n. 773) quelle attività che, ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio;
che ad avviso del giudice a quo gli artt. 108 e 109 del t.u.l.p.s., fissando precetti la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 665 c.p., hanno natura giuridica di norme penali e sono quindi destinate ad avere efficacia su tutto il territorio nazionale;
che, sempre secondo il giudice remittente, il legislatore, nel formulare l'art. 108 t.u.l.p.s., si sarebbe volutamente astenuto dal definire, in base ad elementi qualificativi o quantificativi l'attività dell'affittacamere affidandone l'individuazione dei relativi requisiti all'interpretazione del giudice;
che, ciò premesso, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione venendo a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini che, operando al di fuori dell'ambito provinciale, possono essere imputati, pur senza prestare il servizio di alloggio, del reato previsto e punito dagli artt. 108 t.u.l.p.s. e 665 c.p. e coloro che trovandosi invece nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sulla base della disposizione censurata, non dovrebbero esserlo;
che la Provincia autonoma di Trento si è costituita chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;
punto 2
Considerato che gli atti di rimessione non contengono alcun riferimento ai necessari accertamenti e conseguenti risultanze processuali in ordine alla effettiva sussistenza del requisito della "contemporanea prestazione del servizio di alloggio";
che tale carenza impedisce a questa Corte lo svolgimento di un adeguato controllo sulla rilevanza della questione sollevata;
che, inoltre, la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale comporterebbe, secondo la prospettazione dello stesso giudice remittente, la concreta insorgenza di una fattispecie contravvenzionale, laddove il fatto sottoposto all'esame del giudice penale potrebbe invece risultare nel momento stesso della sua consumazione, conforme a legge;
che la produzione di un tale effetto, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra le altre, le sentenze nn. 42 del 1977, 108 del 1981 e 71 del 1983), è precluso al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, essendo riservato esclusivamente al legislatore dall'art. 25 comma secondo della Costituzione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 ("Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Cavalese con ordinanze in data 4 luglio 1983 (r.o. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (r.o. n. 267 del 1986) e 17 giugno 1986 (r.o. nn. 649 e 650 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze