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Sez. U, Sentenza n. 4156 del 29/09/1977 (Rv. 387801 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI UN ENTE PUBBLICO DI PROVVEDERE ALLA CONTRIBUZIONE SOCIALE - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387801-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI UN ENTE PUBBLICO DI PROVVEDERE ALLA CONTRIBUZIONE SOCIALE - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La domanda intesa a far dichiarare l'Obbligo di un ente pubblico (nella specie CONI) di provvedere ai versamenti dei contributi per assicurazioni sociali appartiene alla giurisdizione dello stesso giudice che e competente sulla controversia derivante dal rapporto di prestazione d'opera subordinata, poiche, se costui e il giudice ordinario, va applicato l'art 442 cod proc civ, mentre, se e il giudice amministrativo, vige il principio secondo cui nella giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego sono comprese anche le cause in cui venga denunciato l'inadempimento dell'amministrazione nel provvedere all'Assicurazione dei propri dipendenti, in quanto tale Obbligo e pur sempre connesso con la qualita di parte del rapporto di impiego con l'amministrazione stessa. (V 3115/76, mass n 381898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)