Sez. U, Sentenza n. 3115 del 08/09/1976 (Rv. 381898 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OBBLIGO AL VERSAMENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - DOMANDA PER LA RELATIVA DECLARATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OBBLIGO AL VERSAMENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - DOMANDA PER LA RELATIVA DECLARATORIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda intesa a far dichiarare l'Obbligo di un ente pubblico (nella specie: CONI) di provvedere ai versamenti dei contributi per assicurazioni sociali non conferisce alla controversia natura previdenziale, si da determinare la Competenza del giudice ordinario: essa riguarda pur sempre il dedotto rapporto di pubblico impiego e rientra pur sempre nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)