Sez. 5, Sentenza n. 28468 del 08/05/2025 Cc. (dep. 04/08/2025) Rv. 288430-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Condanna per reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 - Declaratoria d’inammissibilità dell’appello - Annullamento dell’ordinanza - Computo della prescrizione - Periodo di sospensione ex art. 159, comma 2, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente "ratione temporis", decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, attese la disciplina dell'art. 159, terzo comma, cod. pen. e la equiparazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ad una conferma della sentenza di condanna.
Cod. Pen. art. 159 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)