Sez. 3, Sentenza n. 14023 del 15/03/2012 Cc. (dep. 13/04/2012) Rv. 252516 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Riferimento alla condanna in grado di appello - Declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione - Equiparazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparata ad una conferma della sentenza di condanna, inidonea a provocare la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare prevista dall'art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)