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Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 05/06/1992 (Rv. 477589 - 01)

Assicurazione - Agente di assicurazione - In genere, provvigione | Broker - Configurabilità - Condizioni - Premi - Esazione per conto dell'assicuratore - Ammissibilità - Differenziazione dall'agente di assicurazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477589-01

Assicurazione - Agente di assicurazione - In genere, provvigione

Prima dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 1984 n. 792, doveva considerarsi broker (figura che pur non essendo allora disciplinata in modo espresso, era ammessa nel nostro ordinamento sulla base dei principi generali) quel soggetto esperto di tecnica assicurativa che, d'iniziativa propria o di uno dei soggetti che si proponevano la conclusione d'un contratto di assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvedeva a mettere in relazione l'assicurando e l'assicuratore (maturando il diritto alla provvigione nei confronti del solo assicuratore) senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, differenziandosi in tal modo, ancorché provvedesse alla esazione dei premi per conto dell'assicuratore, dall'agente di assicurazione, vincolato all'assicuratore da un rapporto di collaborazione, sia pure autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Legge 28/11/1984 num. 792

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)