Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 06/11/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152446 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - OMESSA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - OMESSA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA.*
L'elemento psicologico del delitto di detenzione illegale di arma consiste nella coscienza e volontà di avere materialmente a disposizione l'arma medesima. Pertanto, la mancata conoscenza da parte dell'imputato che essa doveva essere denunciata all'autorità si risolve nell'ignoranza della legge penale, la quale, ex art. 5 cod. pen., non può essere invocata a propria discolpa. (V mass n 149485; (V mass n 148862; (V mass n 148854).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)